Vie del vino niente fondi dalla Giunta è polemica

Vie del vino niente fondi dalla Giunta è polemica PACHINO - Negati dall'amministrazione comunale i contributi all'associazione «Nona strada del Vino». La casa municipale ha rigettato la richiesta di contributi a quella che è una realtà riconosciuta con decreto regionale che ha istituito anche nel comprensorio della Sicilia Sud Orientale una delle strade del vino, ossia dei percorsi enogastronomici caratterizzati dai luoghi ove, più che in altri posti, si produce o c'è un rapporto intenso dal punto di vista economico-culturale con la produzione vitivinicola. Pachino, peraltro, è il comune capofila della nona strada del vino, e la sede dell'associazione è addirittura la sede del palazzo di città. La decisione adottata dalla Giunta municipale dunque ha lasciato perplessi soprattutto quanti ritengono necessario, per lo sviluppo agricolo della città, puntare sulla riscoperta del buon vino, che costituisce le radici di Pachino, cosa che spesso ed immeritatamente viene dimenticata. Il buon vino è, infatti, sempre più oscurato dai prodotti ortofrutticoli, nonostante già prima del ciliegino, ha reso Pachino noto nel mondo ed ha retto l'economia locale per interi decenni.

Il neo assessore all'Agricoltura Giovanni Diamante comunque ha rassicurato: «Chiederò alla Giunta di rivedere la decisione adottata, - ha dichiarato - credo che il motivo della mancata assegnazione di fondi sia da ricercare nelle limitate risorse. «Io, purtroppo, non ero presente alla votazione della Giunta. Ad ogni modo ritengo che l'iniziativa in questione vada sostenuta e per questo assicuro che la questione sarà riesaminata». La promessa di ritornare sulla decisione potrebbe mettere fine alle critiche mosse all'amministrazione, purché quanto detto si traduca in realtà a breve scadenza.

sa.mar.
Fonte: LaSicilia.it il 05-01-2007 - Categoria: Economia

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Fonte:http://www.comune.pachino.sr.it/servizi/stradevino.html

ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DEL VAL DI NOTO


STATUTO


Art. 1 Costituzione e durata
E' costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "STRADA DEL VINO DEL VAL DI NOTO" con sede legale ed amministrativa in Pachino via XXV Luglio.
L'Associazione nasce nella forma di comitato promotore di cui fanno parte le aziende vinicole, gli Enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
Successivamente al riconoscimento della strada da parte del competente Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste il Comitato promotore si trasforma in comitato di gestione aperto anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, fermo restando le condizioni previste dal comma precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell'Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all'estero.
La durata dell'Associazione è fissata all'anno 2020; rispetto a tale data l'Assemblea dei Soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l'anticipato scioglimento.

Art. 2 Scopi
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento attraverso i seguenti scopi:
a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
b) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;
c) valorizzare le attrattive naturalistíche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
e) garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
f) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;
g) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
h) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
i) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
j) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
k) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.


Art. 3 Soci
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:
a) produttori vitivinicoli singoli o associati;
b) produttori specializzati in produzioni tipiche;
c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;
d) Enti locali, Comunità montane, le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio, Enti parco;
e) enoteche, botteghe del vino e dei prodotti tipici;
f) esercenti l'attività di ristorazione;
g) pasticcerie;
h) albergatori ed esercenti attività extra alberghiera;
i) esercenti l'attività dell'agriturismo;
j) imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada del Vino;
k) imprese turistiche;
l) Associazioni turistiche locali;
m) Banche locali;
n) Associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della Strada del Vino;
o) Associazioni delle categorie previste dal presente articolo;
p) altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.
Il numero dei Soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standards minimi di qualità previsti dal Regolamento.


Art. 4 Ammissione
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.


Art. 5 Quote sociali
Tutti i Soci si impegnano a versare:
a) una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;
b) una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
c) una somma percentuale proporzionale ai servizi che i soci ricevono dalla Strada;
I Soci si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.
L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci. Inizialmente l'entità delle quote di ammissione viene articolata nel modo seguente:
- quota di ammissione, una tantum, uguale per tutti di Euro 100,00;
- quota annuale:

Aziende vitivinicole imbottigliatrici e frantoiane Euro 500
Aziende agricole e agriturismi Euro 250
Aziende di prodotto tipico Euro 500
Ristoranti Euro 500
Alberghi Euro 500
Pasticcerie Euro 500
Artigiani Euro 500
Commercianti, enoteche, imprese turistiche Euro 500
Associazioni culturali Euro 100
Enti locali Euro 2.500
Banche Euro 2.500
Altri Enti ed Istituzioni Euro 500
La sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione da diritto alla qualifica di Socio Fondatore.
L'Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.


Art. 6 Obblighi del Socio
Il Socio si impegna a:
a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza.
c) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.


Art. 7 Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:
a) per decesso o per scioglimento della società;
b) per cessazione dell'attività;
c) per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso; d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli Organi dell'Associazione.


Art. 8 Subentro
Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.
La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.
Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.


Art. 9 Sanzioni
Il Socio che non adempia agli impegni assunti nel confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento.
E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.


Art. 10 Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione (n°5 membri);
c) Il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.


Art. 11 Assemblea dei Soci
Nell'Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto.
E' possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un socio, oltre se stesso.
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
L'Assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.


Art. 12 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il Bilancio dell'Associazione;
b) elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
c) approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
e) nomina i membri del Collegio dei Revisori;
f) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione;
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.
L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci.
Le delibere, sia in prima che mi seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.


Art. 13 Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sul loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno, dei soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.


Art. 14 Consiglio di Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e formata da un massimo di 5 membri.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, nella misura massima di un terzo.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.
In particolare:
a) elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
d) delibera sull'esclusione dei soci;
e) propone all'Assemblea il Regolamento;
f) controlla ì requisiti degli aderenti la Strada del Vino;
g) dirime le eventuali controversie tra i soci e l'Associazione;
h) nominail personale ed un eventuale direttore previa delibera dell'Assemblea dei soci;
i) nomina l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
j) eventualmente nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla strada del vino;
k) delibera ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.
E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.
La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione.
Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.


Art. 15 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nel confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
d) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio;
e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.


Art. 16 Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni.
Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.
Se i Sindaci sono scelti tra i soci, questi non percepiscono alcun compenso.
Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.
I componenti del Collegio sono Invitati alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.


Art. 17 Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle legge vigenti.


Art. 18 Patrimonio e Bilancio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.
L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.


Art. 19 Comitato Tecnico
L'Associazione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla strada del vino può nominare un Comitato composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti le modalità di lavoro ed il compenso.


Art. 20 Tenuta dei libri
Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, di Amministrazione, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il libro dei soci dell'Associazione.
I Libri dell'Associazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.


Art. 21 Marchio
L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura un grappolo d'uva rosso e una foglia stilizzati in campo verde con la scritta "Strada del vino del Val di Noto". L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.


Art. 22 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.




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La rivincita di perBacco

Con l'ingresso in giunta della mentalità di alta bassa media cultura mediovale occidentale, modello Sansone di Bufalefi: si apre un nuovo capitolo e una nuova stagione epocale per la distribuzione di contributi...

Tutta la cultura, scultorea aurea, che ha a capo, e coda, nella passata amministrazione, che nel bene o nel male, dipende dalla prospettiva parentale o confessionale o battesiamale o cresimale aggregata a quella media e alta o bassa cultura imprenditoriale, senza tralasciare i risvolti in ambito occipitale e trascendentale della trasformazione plurima delle maschere: le aziende che hanno operato al fine di fare decollare il vino e la conseguente, e tangente, in senso matematico, associazione della nona strada: da oggi non si devono attendere altro che fezzosi dinieghi.

Gli stessi, ispo facto factorum e sanctorum, dovranno anche scordarsi d' avere promesso e promosso, a suo tempo, con la mediazione della provincia regionale di Siracusa, e con il noto affabulatore basilicale di titiana che è Titina che non è una offesa alla cultura di Tito, lo iugoslavo, ma la sorella di un'altro drammaturgo napoletano che si chiama De Filippo socio di Totò, che non ha nulla a che vedere con la De Filippi nota cavalleggera rusticana italica: l'istituzione della cantina enologica, con risvolti gastronomici, nell'ex cantina palmento della famiglia e figlia di Rudini.

Poichè, anche questa previsione, del tempo, alquanto sofferta e offerta in dono nella ultima versione rappresentata da menti eccelse e paracelse sempre pronti a modificare la loro versione culturale su tutto quello che passa e spassa sutta stu barcuni ca tu si guaglione e non conosce e femmene, oggi pare, piro,pò, con un colpo di bacchetta magica, merliniana, è destinato a diventare deposito tombario, cassaforte delle memorie, caveau delle nostalgiche visione marinaresce degli Scieri della tonnara di Marzamemi, compresi i cialamitosi magrebini, avolesi e siracusani odorosi di profumate deizioni plurime che gli umani lasciano in dono alle tubature tortoriciane... della baia baia...

Ma quello che rappresenta must sensuale di questa cultura, pittorica, al profumo di agave in fiore, delle espressioni più avanzate della nuova maggioranza, alla maggiorana, parmiggiana senza grana, si fà per dire: è rappresentato dalla prolusione accademica, tardo antica, che raffigura la migliore tradizione conta-dina.

Che con una alcolica rivendicazione campagnola di colore autunnale, che vedono con la massima insofferenzae sofferta evidenza quello che queste aziende hanno saputo fare nel settore vitivinicolo è rappresentata dalle espressioni magiche di un certo Barbabietola non meglio identificato....

La perla di questa mentalità, a basso tasso ideologico e ad alto tasso zuccherino, è rappresentanza di questi figli della sussurrosa pampina della vite, è raccolta, come resto di risulta nell'ogiva del fondo del fosso, nella significativa esaltazione esalazione dell'immateriale rispetto al materiale, dell'effimero e dell'aulico eclettico e floreale rispetto al reale: dal consigliere Ernesto, Che Guevara, Aprile ( http://www.marzamemibynight.com/home.php?sez=notizia&nn=256)

Che in una, assai contestabile in molte parti, prolusione accademica in ambito consiliare, mentre risulta sufficiente e inaccettabile in altre, ordine del giorno, pubblicato su mbn: ha sancito, con evidenti dimenticanze e svolazzamenti colombine: la nuova linea di condotta della politica dell' otre.

Sulfurei e bentonici saluti, Spiros