Naufragio del Natale '96: El Hallal escluso dal processo

«Difetto di giurisdizione dello Stato italiano nei confronti di Youssef El Hallal». Con questa motivazione la Corte d'Assise (presidente, Romualdo Benanti; a latere, Giuseppe Artino Innaria) ha estromesso dal processo, scaturito dalla morte per annegamento di quasi 300 profughi asiatici, di nazionalità indiana, pachistana, cingalese e curda, il comandante della motonave «Yohan», attualmente residente in Francia e ritenuto il principale artefice del tragico naufragio avvenuto la notte di Natale dl 1996 a 19 miglia dalla costa di Portopalo. Per la Corte la giurisdizione sussiste soltanto per il cittadino pachistano naturalizzato maltese Sheik Ahmed Yurab, 44 anni, poichè egli si trovava già sul territorio italiano nel mese di marzo 2003, periodo in il Pubblico Ministero esercitò l'azione penale, inviando al Giudice per l'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio affinchè rispondesse del reato di omicidio volontario in concorso con il comandante della motonave «Yohan». Viceversa, quando il Pubblico Ministero aveva, nel dicembre 2002, dichiarato la chiusura delle indagini preliminari in ordine al reato di omicidio volontario ed avanzato la richiesta di rinvio a giudizio, Youssef El Hallal non si trovava più sul territorio italiano poichè era stato scarcerato nel maggio del 2001, dal Tribunale di Siracusa, e successivamente era stato espulso dallo Stato. La Corte, entrando nel merito della questione della territorialità della giurisdizione, questione che era stata sollevata dall'avvocato Francesco Comi nell'interesse del comandante della motonave «Yohan» e dall'avvocato Giuseppe Cristiano, quale difensore del maltese Turab, ha detto che la norma «che ha rilievo nel presente procedimento è regolata dall'articolo 10 del codice, articolo che, però, subordina la punibilità alla sussistenza di tre condizioni. Precisamente: 1) la richiesta del Ministro della Giustizia; 2) la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; 3) la mancata estradizione verso lo Stato in cui è stato commesso il delitto, o verso lo Stato al quale appartiene il colpevole. Malgrado un'interpretazione letterale della norma possa far credere che il legislatore abbia inteso fissare delle condizioni di punibilità, in realtà la giurisprudenza ha sempre affermato che trattasi di condizioni di procedibilità, regolate dagli articoli 336-346 del codice di procedura penale».

Ed ancora. «Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è necessario accertare quando è stata esercitata l'azione penale, in relazione al reato contestato agli imputati. Inizialmente l'accusa mossa agli imputati era di omicidio colposo plurimo; successivamente, nell'udienza dell'uno luglio 2002, il P.M. contestò il reato di omicidio volontario e, nel marzo 2003, esercitò l'azione penale, inviando al Gup la richiesta di rinvio a giudizio. E' in questo momento, quindi, che si cristallizza la situazione processuale sicchè, delle tre condizioni volute dall'articolo 10 C.P., il terzo requisito, vale a dire la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, esisteva solo nei confronti di Turab, mentre non esisteva nei confronti di El Hallal». Infine. «P.M. e parte civile hanno sostenuto che l'attuale processo non sarebbe altro che lo sviluppo del primo, ma la tesi non può condividersi. Infatti, lo stesso Pm, nel dicembre del 2002 ha dichiarato la chiusura delle indagini in ordine al reato di omicidio volontario e ciò dimostra che era consapevole che si trattasse di un diverso fatto-reato, non potendo esercitarsi due volte l'azione penale per lo stesso fatto». Il processo a Turab riprenderà il 18 maggio.

Pino Guastella
Fonte: LaSicilia.it il 30-04-2004 - Categoria: Cronaca

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