Continua il dialogo coi partiti

Continua il dialogo coi partiti PACHINO - Nuova evoluzione nello scenario politico pachinese. Dopo lo spiraglio emerso qualche sera fa durante una lunga riunione al comune tra il primo cittadino ed i coordinatori dei partiti politici del centrodestra e del movimento civico Rinascita e che sembrava il preludio di una soluzione, un nuovo stop si profila lungo la via per la ricompattazione delle forze politiche. La nuova battuta di arresto sembra essere dovuta alla marcia indietro dell'Udc che rimette tutto in discussione. Pare, infatti, che la proposta fatta dal coordinatore del partito centrista di una possibile rinuncia ad un assessorato a fronte dell'indicazione della figura del direttore generale del comune, non abbia infatti trovato il consenso delle varie componenti del partito che anzi sembra alquanto compatto nel rigettare l'ipotesi di una rinuncia alla nomina politica relativa ad un assessorato a fronte di una indicazione di carattere tecnico quale è quella del direttore generale sul quale per altro il primo cittadino aveva posto dei limiti alquanto precisi. Il sindaco, infatti, proprio sul direttore generale aveva richiesto una figura tecnica rappresentata possibilmente da un professionista che non avesse fino ad ora ricoperto alcun ruolo nelle vicende politico-amministrativa. Dato però che le caratteristiche richieste non risultavano compatibili con i progetti del partito coordinato da Sebastiano Cicciarella, tutto sembra tornato in alto mare. Dal canto suo il primo cittadino, nonostante le difficoltà politiche, continua nella sua azione amministrativa ed ieri si è recato a Roma per degli incontri di lavoro. Raggiunto telefonicamente ha dichiarato: «Ci sono delle difficoltà evidenti. Non ho però riscontrato una chiusura totale da parte dei partiti politici in merito alla possibile rinuncia ad un assessorato a fronte di possibili incarichi che potranno essere assegnati in futuro. Siamo ancora in una fase di dialogo.

Intanto continuo nell' attività amministrativa che intendo perseguire. Ho convocato, infatti, per lunedì una riunione sul piano triennale delle opere pubbliche e in preparazione del Consiglio comunale che dovrebbe sancire l'adesione del nostro comune ai piani turistici locali. Credo che in quell'occasione avremo modo di valutare anche gli intendimenti dei partiti e della maggioranza». Il sindaco dunque si mostra fiducioso nonostante tutto. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vicesindaco Pietro Scala di Rinascita. «Nella riunione della scora sera, nonostante le posizioni siano rimaste ferme e non si sia fatto alcun passo in avanti, i partiti si sono impegnati a trovare una soluzione. Constatata la fermezza delle richieste di An e Rinascita, entrambi non disposti a recedere dalle loro posizioni, pare che sarebbero gli altri due partiti, Forza Italia e l'Udc a proporre soluzioni alternative. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli elementi di novità sostanziale da valutare». Comunque il clima che regna al palazzo di città è di sostanziale attesa. Ad essere sotto osservazione nell'ormai imminente ed improrogabile consiglio comunale il comportamento dei partiti della maggioranza. Sicuramente alcune voci riguardanti l'approvazione dei piani turistici locali troveranno consenso unanime.

Salvatore Marziano
Fonte: LaSicilia.it il 07-02-2004 - Categoria: Politica

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LA NORMATIVA SUI PIANI TURISTICI LOCALI

Legge 29 marzo 2001, n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001)

[…]

Art. 5.

Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
(Articolo 52, legge 23 dicembre 1998, n. 448: (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza). -1. Le disposizioni dell’art. 10, comma 2, e dell’art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell’indu-stria,del commercio e dell’artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell’interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell’art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell’esercizio sia interve-nuta nell’anno 1998.».

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell’anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.



Art. 6.

Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita dall’articolo 12 per gli interventi di cui all’articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.