Appunti su un'incompatibilità che non c'è

Questo il testo del parere che avrebbe dovuto essere depositato agli atti della seduta del C.C. di Pachino del 29/2/2008, che ha trattato la possibilità o meno di sollevare la questione di incompatibilità del Presidente del Consiglio Comunale, Blundo Salvatore, dalla carica di consigliere comunale.

Il parere, per le inconsuete modalità con le quali si è svolta la seduta consiliare, non è stato possibile depositarlo: tuttavia, a conforto di coloro che (avendone avuto anticipazione per una lettera inviata da Blundo a tutti i suoi colleghi Consiglieri) hanno votato contro la possibilità di sollevare la questione d'incompatibilità (la maggioranza) e della loro perfetta buona fede e retta coscienza, eccone il testo, da sottoporre al giudizio dei lettori.

Cordialità,
Sebastiano Mallia

OGGETTO: PARERE PRO VERITATE IN MERITO ALLA PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PACHINO, BLUNDO SALVATORE, AI SENSI DEL PUNTO 4 DELL’ART. 10 DELLA L.R. N. 31 DEL 24/6/1986 (CORRISPONDENTE AL PUNTO 4 DELL’ART. 63 DEL D.LVO. 18 AGOSTO 2000, N. 267) DA ALLEGARE AGLI ATTI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PACHINO, ALL’UOPO CONVOCATA, DEL 29/2/2008.

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Il sottoscritto, avv. Sebastiano Mallia (....) richiesto di un parere pro veritate da esibire e depositare agli atti della seduta del 29/2/2008 del Consiglio Comunale di Pachino da parte del sig. BLUNDO SALVATORE in merito l’ipotesi di incompatibilità dello stesso rispetto alla carica di consigliere comunale di cui al punto 4 dell’art. 10 della L.R. n. 31 del 24/6/1986, espone quanto segue.

La norma nella quale si ipotizza l’incompatibilità del consigliere comunale afferma che:

“non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere (…) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune”
Balza subito agli occhi la precisazione fatta dalla norma (identica all’omologo punto 4 dell’art. 63 del D.Lvo. 18 agosto 2000, n. 267).

L’espressione “lite pendente” sarebbe stata troppo estesa ed elastica (e, come si dirà fra poco, a rischio d’incostituzionalità), da qui la precisazione:

“in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune”

Non basta, insomma, essere “in lite” con il Comune: bisogna essere parte del procedimento civile o amministrativo e, cioè, esclusivamente parte processuale.

È un’interpretazione suffragata -in un caso del tutto identico nel quale, per di più, il soggetto ricoprente la carica aveva persino iniziato la lite giudiziale per poi rinunciarvi successivamente, lasciandola al coniuge- dalla prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6880 del 19/5/2001 (cfr. allegato n. 1 contenente la massima citata e la sentenza per esteso).

Al chiaro e preciso dettato normativo -che esclude perentoriamente dalle ipotesi d’incompatibilità chi non è parte di un procedimento civile ed amministrativo- si aggiunge il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le norme sulla ineleggibilità e sull’incompatibilità costituiscono “materia di stretta interpretazione legata ai diritti politici fondamentali del cittadino, che richiede, all'uopo, una norma di legge espressa” (Cons. Stato, Sez. I, 05/04/2000, n. 309, allegato n. 2 contenente la massima).

Tradotto in linguaggio comune, ciò significa che né il giudice né l’organo adito per sollevare o votare l’eventuale incompatibilità possono azzardare interpretazioni analogiche, estensive o forzate, facendo rientrare nei casi previsti dalla legge situazioni o fattispecie che non siano espressamente previste dalla legge.

Tanto è vero ciò che la Corte Costituzionale, nell’occuparsi di leggi che introducono altri profili di incompatibilità, ha sancito che persino il legislatore deve descrivere le fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità così da inquadrare i casi in modo puntuale e preciso, ribadendo -ad uso dei giudici e di tutti- “le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate” (Corte cost., 30/10/1996, n. 364, allegato n. 3 con la massima ed il testo completo).

La stessa Consulta, aveva in precedenza perentoriamente affermato che “l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, le norme che derogano al principio della generalità dell'elettorato passivo sono di stretta interpretazione” (cfr. Corte cost., 06/05/1996, n. 141, allegato n. 4 con due massime e la sentenza per esteso).
Per ritornare all’ipotesi di cui al punto 4 dell’art. 10 predetto, contestata a Blundo, quindi, la norma sarebbe stata incostituzionale se si fosse limitata a dire “lite pendente” in quanto ad essa si sarebbe potuta riferire alle liti contro il Comune di parenti, del coniuge od affini del Consigliere Comunale.

Ma la norma non è stata mai dichiarata incostituzionale proprio per la precisazione successiva (“parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con …. il Comune) che ne delimita l’ambito, escludendo dall’incompatibilità i casi in cui il consigliere, appunto, non è parte nel processo, e non rilevando per nulla se egli sia destinatario o meno di effetti del giudizio promosso da altri o se sia portatore di un qualche intereresse all’esito del processo.

Blundo, insomma, sarebbe incompatibile solo ed esclusivamente se, personalmente, fosse allo stato “parte in un procedimento civile od amministrativo, … con il Comune”, cioè parte processuale.

Ma così non è.

Il procedimento pendente davanti al TAR di Catania che ha ad oggetto l’impugnativa dell’ordine di demolizione di alcune opere edilizie e del presupposto diniego di sanatoria ordinaria (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985) per le stesse opere pronunciato dal Comune di Pachino, è stato promosso dalla sig.ra Lorefice Lucia, proprietaria del terreno e delle opere in questione e non da Blundo Salvatore che, pertanto, non è parte processuale di quel giudizio.

Non va, però, elusa -per maggiore scrupolo- una domanda: può, prima o poi, il Blundo Salvatore entrare nel giudizio oggi pendente davanti al TAR, diventando così incompatibile?

A questa domanda (del tutto irrilevante nella fattispecie ed in relazione all’oggetto della seduta consiliare, in quanto l’incompatibilità rileva solo ed esclusivamente in quanto sussista nel momento in cui viene sollevata, non potendo certo valere in quanto prospettata per il futuro) può essere data una risposta negativa ed altrettanto perentoria.

Giova premettere che Lorefice Lucia ben poteva, per conto proprio e senza la presenza del marito, agire contro l’ordine di demolizione.

“Rientra -infatti- nell'ambito dei poteri di amministrazione e rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi l'esercizio del diritto di azione a difesa del bene, appartenente alla comunione legale, a seguito della sua aggressione ad opera della P.A.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30/11/2006, n. 7014, allegato 5 con tre massime e la sentenza per esteso).

Va da sé che la sentenza da ultimo allegata si riferisce sì al caso di ablazione (espropriazione della proprietà) che, tuttavia, è ancora più significativo in quanto rappresenta il modo più invasivo e “pericoloso” per il privato di intervento della p.a. sulla proprietà, postulando addirittura la perdita della stessa sul bene.

Anche uno solo dei coniugi, pertanto, può proporre azioni a difesa della proprietà comune, secondo la recentissima massima del massimo consesso giurisdizionale amministrativo appena citata, la quale però significativamente aggiunge questa espressione “senza che si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.

Anche uno solo dei coniugi può agire per difendere il proprio immobile o costruzione senza il consenso (anzi anche contro il parere e la volontà) dell’altro e senza che l’altro debba per forza essere presente nel giudizio.

L’espressione che esclude il “litisconsorzio necessario”, quindi, si riferisce all’altro coniuge e significa che un coniuge può agire da solo in difesa della sua comproprietà (anche nel giudizio amministrativo) senza che sia necessario che l’altro coniuge partecipi anch’egli al giudizio.

Riportando il tutto al nostro caso: Lorefice Lucia poteva e può agire da sola impugnando l’ordine di demolizione avanti al TAR senza che dovesse farlo anche Blundo Salvatore.

Il giudizio può dunque andare avanti e fino al suo compimento senza che sia necessario (e come si dirà neanche possibile) che vi faccia ingresso il Presidente del Consiglio.

Il ricorso della Lorefice è persino ammissibile perchè (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14/01/1992, n. 12, allegato n. 6, solo massima), “ai fini della legitimatio ad causam e quindi dell'ammissibilità del ricorso, non rileva la mancata partecipazione al giudizio di eventuali cointeressati, atteso che, in sede di giurisdizione generale di legittimità, il litisconsorzio necessario sussiste soltanto nei confronti dei potenziali resistenti”.

La Lorefice non è resistente ma ricorrente, ragion per cui il TAR non è per nulla tenuto ad accogliere la richiesta della p.a. resistente -il Comune di Pachino- di integrare il contraddittorio nei confronti del cointeressato Blundo Salvatore.

Quest’ultimo, dunque, allo stato non è incompatibile né lo potrà essere in relazione al giudizio promosso dalla moglie avanti al TAR di Catania.

Alla luce delle superiori considerazioni e della giurisprudenza sopra citata che si allega al presente atto, pertanto, così esprimo -in serena coscienza- il mio parere pro veritate:

1. il sig. Blundo Salvatore non versa nell’ipotesi di incompatibilità contestatagli a mente del punto 4 dell’art. 10 della L.R. n. 31 del 24/6/1986 (corrispondente al punto 4 dell’art. 63 del D.Lvo. 18 agosto 2000, n. 267);

2. lo stesso Blundo Salvatore, non essendo parte necessaria (litisconsorte necessario) nel giudizio promosso da Lorefice Lucia avanti al TAR di Catania, non rischia in futuro di versare -in relazione al suddetto processo- nell’ipotesi di incompatibilità come sopra contestatagli.
Pubblicata da: Sebastiano Mallia il 05-03-2008 14:32 in Approfondimenti

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